Servizio di esperto di radioprotezione

Ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l’esperto di radioprotezione (definito “esperto qualificato” nel D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.) è la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 130 del medesimo D.Lgs. 101/2020. Le capacità e i requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’art. 130.

In sostanza è quindi la figura professionale in grado di svolgere tutte le funzioni relative agli aspetti tecnici, normativi e burocratici legati alla radioprotezione.

Presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro è istituito un elenco nominativo degli esperti di radioprotezione, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l’an- golo solido, sia non superiore a 1E04 neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all’articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all’interno di strutture sanitarie;

d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all’articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).
L’abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

Grazie alla nostra consolidata esperienza possiamo fornire l’incarico di esperto di radioprotezione di terzo grado presso strutture e aziende appartenenti:

  • al settore industriale;
  • alla ricerca;
  • al campo ospedaliero e sanitario.

Possiamo pertanto risolvere qualsiasi problematica relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione, in qualsiasi tipo di applicazione.

Per ulteriori informazioni relative alla normativa italiana in materia di radioprotezione e più in generale per informazioni in materia di normativa, consigliamo vivamente la visita di questo sito, gestito dal governo italiano in collaborazione con la Corte di Cassazione e con l’Istituto Poligrafico della Stato: http://www.normattiva.it

Esperti in radioprotezione

RPA offre servizi per la gestione di sorgenti e materiale radioattivo in ambito di ricerca, in ambito industriale ed in campo ospedaliero.

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